Sez. L, Sentenza n. 10582 del 25/10/1993 (Rv. 484054 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Condotta del lavoratore indicata da una disposizione collettiva come giusta causa - Conversione in giustificato motivo soggettivo per circostanze riducenti la gravità di essa - Ammissibilità - Previe affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
Il fatto che una disposizione collettiva indichi una determinata condotta del lavoratore come giusta causa di licenziamento non preclude la possibilità che quella medesima condotta sia considerata, in ragione di particolari circostanze che ne riducano la gravità, come giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, restando conseguentemente esclusa la necessità che il recesso intimato per tale motivo sia preceduto dalla predisposizione e dall'affissione del cosiddetto codice disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)