Sez. L, Sentenza n. 2414 del 02/03/1995 (Rv. 490868 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo - Ammissibilità - Limiti - Principio di immutabilità della contestazione - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo, quest'ultimo implicante comunque un notevole inadempimento del lavoratore, anche se caratterizzato da una gravità minore di quella che giustifica la risoluzione in tronco del rapporto, sono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, con conseguente ammissibilità della conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo qualora il giudice, adito con l'impugnativa del provvedimento di risoluzione in tronco del rapporto, attribuisca al fatto posto a base del recesso dal datore di lavoro la minore gravità propria del licenziamento per giustificato motivo. Tale principio trova peraltro il suo limite di operatività nel generale principio dell'immutabilità della contestazione, la cui violazione - non ravvisabile in ogni situazione di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma da verificare in concreto in relazione alla sua incidenza sul diritto di difesa del lavoratore - ne preclude l'applicazione, soprattutto ove vengano mutati i motivi da soggettivi a oggettivi posti alla base della contestazione e del successivo provvedimento espulsivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)