Sez. 2, Sentenza n. 479 del 18/02/1972 (Rv. 356438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'Azione di mero accertamento e accolta nel nostro ordinamento, anche all'infuori delle ipotesi espressamente previste, a condizione che essa appaia necessaria per rimuovere uno stato di incertezza obiettiva e tale da far con ragione tenere un danno, attuale od anche futuro, materiale o morale, a chi la propone, danno eliminabile solo mediante l'intervento del giudice. (V 376'70, mass n 345309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)