Sez. 1, Sentenza n. 376 del 17/02/1970 (Rv. 345309 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - DI MERO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - DI MERO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI.*
Nel vigente ordinamento giuridico processuale e incontestabile l'ammissibilita dell'Azione di mero accertamento, trovante la sua legittimazione nella nozione dell'interesse, ampiamente inteso, che percio puo anche essere quello diretto al raggiungimento di una certezza giuridica, ossia all'accertamento di un diritto proprio o dell'inesistenza di un diritto da altri vantato. In detta Azione di accertamento (positivo, negativo, principale o incidentale) l'interesse ad agire sussiste quando l'incertezza oggettiva, e non meramente soggettiva, di una situazione provocata da un atto o un fatto esteriore sia tale da ingenerare, rispetto a ogni persona normale, uno stato di dubbio sulla concreta volonta della legge e, quindi, un pregiudizio per la cui eliminazione sia necessaria la pronunzia del giudice deve trattarsi cioe di una situazione di fatto tale che l'attore, senza l'accertamento della volonta della legge, soffrirebbe un danno ingiusto, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il mezzo necessario ad evitare tale danno. (nella specie un utente del servizio di somministrazione di energia elettrica aveva chiesto, 'nella sua qualita di cittadino italiano e di azionista della societa edisonvoltà , accertarsi che egli non era debitore nei confronti dell' ENEL dell'importo relativo al nolo del contatore, perche detto ente, subentrato ope legis alla soc edisonvolta, non aveva stipulato, relativamente a detto nolo, alcun contratto con esso attore, ne si era procurato il consenso del medesimo in qualita di contraente ceduto. La SC, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che - a parte la considerazione che lo uso fatto del contatore avrebbe potuto rappresentare un atto concludente ai fini dell'accettazione della cessione da parte del contraente ceduto - difettava l'interesse dell'attore in relazione all'accertamento negativo richiesto, giacche nessun pregiudizio gli sarebbe derivato da un pagamento effettuato all'ente subentrato alla precedente societa elettrica, trattandosi di pagamento avente efficacia liberatoria perche fatto a chi appariva legittimato a riceverlo in forza di una legge formale, che aveva trasferito all' ENEL l'intera azienda elettrica della edisonvolta, e la richiesta di pagamento si riferiva a diritti maturati successivamente al trasferimento). (V 2043-68, massima n 334128 1936-67, massima n 328890 1350-67, massima n 327942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)