Sez. 4, Sentenza n. 38571 del 22/09/2010 Cc. (dep. 02/11/2010) Rv. 248769 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Termine per proporre impugnazione - Applicazione del termine previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. - Configurabilità - Termine più ampio fissato dal giudice per il deposito della motivazione - Rilevanza.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, relativamente alle quali il G.u.p. abbia fissato per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., un termine più ampio di quello ordinario (pari a trenta giorni, ai sensi dell'art. 424, comma quarto, cod. proc. pen.), è quello di quarantacinque giorni stabilito dall'art. 585, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)