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Sez. 6, Sentenza n. 23358 del 17/12/2013 Cc. (dep. 04/06/2014) Rv. 260060 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Termine per proporre impugnazione - Applicabilità del termine ordinario per i provvedimenti emessi in camera di consiglio - Data di decorrenza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260060-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine. (Fattispecie in cui, prima della scadenza del termine di trenta giorni, era stato irritualmente notificato al difensore l'avviso di avvenuto deposito della sentenza, avviso ritenuto irrilevante dalla S.C. ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per impugnare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)