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Sez. 1, Sentenza n. 161 del 18/01/1967 (Rv. 325868 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTI DEI FATTI - SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325868-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTI DEI FATTI - SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*

Anche senza preventiva ed espressa autorizzazione del giudice, il consulente tecnico puo compiere accertamenti su fatti intimamente collegati con l'oggetto dell'indagine commessagli e correttamente il giudice ne valuta il risultato in armonia con ogni altro elemento acquisito al processo. (Cfr.323194 321907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)