Sez. 2, Sentenza n. 218 del 29/01/1971 (Rv. 349643 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - POSSIBILITA DI COMPIERE ACCERTAMENTI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - POSSIBILITA DI COMPIERE ACCERTAMENTI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Anche senza preventiva ed espressa autorizzazione del giudice, il consulente tecnico puo compiere accertamenti su fatti intimamente collegati con l'oggetto dell'indagine commessagli e correttamente il giudice ne valuta il risultato in armonia con ogni altro elemento acquisito al processo. (Conf 161'67, mass n 325868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)