Sez. 1, Sentenza n. 747 del 03/02/1990 (Rv. 465130 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - DELEGA DI COOPERATIVA EDILIZIA - QUALITÀ DI ESPROPRIANTE DEL COMUNE - PERSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - DELEGA DI COOPERATIVA EDILIZIA - QUALITÀ DI ESPROPRIANTE DEL COMUNE - PERSISTENZA.*
Con riguardo all'acquisizione da parte del comune di aree da destinare alla realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, secondo la disciplina della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ed a prescindere dal fatto che le aree medesime siano state comprese in un piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero siano state localizzate con apposita delibera municipale, la qualità di espropriante, e quindi di obbligato al pagamento dell'indennità, spetta in via esclusiva al comune stesso, anche nel caso in cui abbia delegato una cooperativa edilizia (artt. 35 e 60 della citata legge n. 865 del 1971), considerato che tale delegata opera per conto ed in nome dell'ente territoriale. (V 3566/87, mass n 452526; (V 2489/85, mass n 440326).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)