Sez. L, Sentenza n. 4305 del 21/02/2013 (Rv. 625834 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito - Giudizio di legittimità - Produzione per la valutazione di ammissibilità del ricorso - Ammissibilità - Data di risoluzione del rapporto apposta sul modulo - Valutazione - Valore negoziale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di legittimità relativo a controversia inerente la prosecuzione di un rapporto di lavoro, è ammissibile la produzione ex art. 372 cod. proc. civ. della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, in funzione della valutazione dell'ammissibilità del ricorso per l'asserito venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione, e, tuttavia, l'eventuale indicazione, nel relativo modulo presentato all'INPS, della data di risoluzione del rapporto di lavoro - come giudizialmente riconosciuta nelle fasi di merito - non ha contenuto negoziale, ma è finalizzata solo all'attivazione della procedura di erogazione del credito, "rebus sic stantibus", in relazione allo stato del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)