Sez. L, Sentenza n. 14657 del 23/06/2009 (Rv. 608827 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Presupposti - Conclusioni conformi della parte - Mancanza - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In sede di legittimità possono prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ., concernendo gli stessi l'ammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione, semprechè la parte, nelle conclusioni, non abbia insistito nell'accoglimento della domanda originaria. (Nella specie, relativa ad una controversia avente ad oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto ad un contratto, la ricorrente Poste Italiane S.p.A., nel produrre la missiva con cui la lavoratrice rinunciava al ripristino del rapporto di lavoro e la corrispondente presa d'atto della società, aveva dedotto l'intervenuta carenza di interesse ad agire della lavoratrice, insistendo, al contempo, per l'accoglimento nel merito del ricorso; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile la produzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)