Sez. 5, Sentenza n. 4298 del 06/02/1981 Ud. (dep. 11/05/1981) Rv. 148777 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNA INTERMEDIA FRA LA PRECEDENTE E LA NUOVA CONDANNA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - LIMITI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNA INTERMEDIA FRA LA PRECEDENTE E LA NUOVA CONDANNA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - LIMITI.*
Costituiscono 'precedente condannĂ a norma dell'ultimo comma dell'art 164 cod pen soltanto la condanna a pena detentiva per delitto, sospesa o non sospesa, e quella che, pur non essendo di per se ostativa, sia stata sospesa; le condanne alla multa, all'arresto e all'ammenda non sospese, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono 'precedente condannĂ . Di conseguenza, se intervengono dopo una prima condanna, non possono impedire che per una nuova condanna, ad esse successiva, l'imputato possa beneficiare della sospensione condizionale. (Conf Sezione prima, 1 giugno 1976, tramonti; Sezione quinta, 10 maggio 1978, di Monaco; contra, Sezione quarta, 13 marzo 1980, gramazio; Sezione prima, 9 febbraio 1980, morleo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)