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Sez. U - , Sentenza n. 23744 del 28/10/2020 (Rv. 659287 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l’incremento riconosciuto da regolamento regionale – Eccezione della ASL relativa alla assenza dei requisiti in capo al richiedente per poter fruire dell’accreditamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659287-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda volta alla corresponsione della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l'incremento riconosciuto da un regolamento regionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, che non coinvolge la verifica dell'attività autoritativa della P.A., e ciò anche laddove la ASL eccepisca la carenza, in capo al richiedente, dei requisiti per poter fruire dell'accreditamento, trattandosi di requisiti stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)