Sez. U - , Ordinanza n. 30963 del 20/10/2022 (Rv. 666060 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento - Controversie su interpretazione ed esecuzione dell’accordo, aventi contenuto patrimoniale - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni - Fattispecie. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali. (Nella specie, una società di gestione di R.S.A. aveva chiesto, non di porre nel nulla il contratto già concluso con la ASL, ma di interpretare secondo buona fede alcune delle clausole ivi contenute, onde ripristinare l'equilibrio contrattuale compromesso dai maggiori costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle minori entrate derivanti dall'impossibilità di dare ingresso a nuovi pazienti per tutta la durata della stessa).
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)