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Sez. 4, Sentenza n. 9350 del 04/06/1973 Ud. (dep. 19/12/1973) Rv. 125773 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DEPOSITO - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1973-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125773-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DEPOSITO - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA.*

L'inosservanza delle formalita prescritte dall'art 304 quater cod proc pen relativamente al deposito, nella fase istruttoria, del processo verbale di interrogatorio dell'imputato ed alla comunicazione al difensore del relativo avviso, affinche possa prenderne visione, non importa la nullita assoluta dell'atto compiuto perche, non attenendo direttamente ai profili di ordine generale e ai principi fondamentali del processo penale, cui si riferisce l'art 185 n 3 cod proc pen, non puo ritenersi compresa fra i casi di nullita insanabile. Pertanto, la nullita derivante da detta inosservanza resta sanata se non dedotta nei termini stabiliti dagli artt 377 e 401 cod proc pen rispettivamente per l'istruzione formale e quella sommaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)