Sez. 2, Sentenza n. 11123 del 06/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151325 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - OMESSO DEPOSITO DI ATTI - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - OMESSA DEDUZIONE NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 401 COD. PROC. PEN. - SANATORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSO DEPOSITO DEL VERBALE DI SEQUESTRO ESEGUITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - OMESSO DEPOSITO DI ATTI - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - OMESSA DEDUZIONE NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 401 COD. PROC. PEN. - SANATORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSO DEPOSITO DEL VERBALE DI SEQUESTRO ESEGUITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA.*
La inosservanza delle formalità, prescritte dall'art. 304 quater cod. proc. pen., comporta soltanto una nullità di carattere relativo e non assoluto che - sanabile nei procedimenti con istruzione sommaria se non eccepita nel termine di cui all'art. 401 cod. proc. pen. - è in ogni caso superata dal deposito di tutti gli Atti, del quale va dato avviso al difensore, in concomitanza con il decreto di citazione a giudizio. (fattispecie in tema di omesso deposito del verbale di sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria). (sull'omesso deposito del verbale di sequestro, Conf. Mass. 144712/80, 127122/74, 126689/74, 124010/73; sull'omesso deposito del verbale di interrogatorio dell'imputato Conf. Mass. 125773/73, 124811/73 ed ivi citate, 120927/72, 120682/72; sull'omesso deposito del verbale di ispezione dei luoghi Conf. Mass. 124971/73 ed ivi citate; in genere sul principio di diritto affermato, Conf. Mass. 137112/77, 125290/73, 119948/72 ed ivi citate, 119576/71 ed ivi citate, 118788/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)