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Sez. 3, Sentenza n. 23723 del 27/05/2026 Ud. (dep. 26/06/2026) Rv. 290163-01

NAVIGAZIONE | Reato di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all'autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell'imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290163-01

NAVIGAZIONE

In tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, integra la contravvenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, la mancata comunicazione all'autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto idoneo ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità dell'imbarcazione, anche volontariamente cagionato, ove sia tale da compromettere la sicurezza della navigazione, trattandosi di reato di pericolo presunto. (Fattispecie relativa alla omessa comunicazione del mancato funzionamento dell'elica di prora, messa fuori servizio dal comandante della nave).

Direttive del Consiglio CEE 27/06/2002 num. 59, Cod. Navig. art. 1174, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 17 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 25 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)