Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 26/11/2025 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289392-01
NAVIGAZIONE | Delitto di rifiuto di obbedienza a nave da guerra - Nave da guerra - Nozione - Ordine impartito - Finalità - Indicazioni - Fattispecie.
NAVIGAZIONE
Il delitto di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, di cui all'art. 1099 cod. nav., postula che l'ordine disatteso provenga da un natante appartenente alle forze armate dello Stato, munito dei segni distintivi esteriori delle imbarcazioni militari della propria nazionalità, comandato da un ufficiale di marina al servizio dello Stato, iscritto nel ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, con equipaggio soggetto alla disciplina militare, essendo, altresì, necessario che tale ordine sia funzionale all'espletamento dei compiti di polizia sulle navi mercantili nazionali, a tutela della sicurezza della navigazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna di un imputato che non aveva ottemperato all'ordine di scendere dalla nave, onde interrompere la propria condotta di resistenza, impartitogli da un sottoufficiale, al comando di un'unità navale della Guardia Costiera).
Cod. Navig. art. 1099, Cod. Navig. art. 200, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 239, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)