Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 13/02/2002 (Rv. 552233 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Restituzione della cauzione o estinzione della fideiussione - Art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - Fatto imputabile all'impresa, impediente detta restituzione o estinzione - Nozione - Ambito - Inadempienze contrattuali - Rilevanza - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente altrimenti, "ipso iure", alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione dei materiali o attrezzi); come tale, esso non può consistere in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 della legge n. 741 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)