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Sez. 1, Sentenza n. 7596 del 05/06/2001 (Rv. 547277 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Restituzione della cauzione o estinzione della fideiussione - Art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Fatto imputabile alla impresa, impediente detta restituzione o estinzione - Nozione - Ambito - Vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo collaudo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547277-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, "ipso iure" alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi); come tale, esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)