Sez. U - , Sentenza n. 7666 del 24/03/2017 (Rv. 643344 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione - Irrogazione - Effetto immediato - Conseguenze - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte del legale sospeso - Inammissibilità anche nella nuova disciplina dell’ordinamento forense.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, adottato ex art. 29, comma 6, della l. n. 247 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) e dotato di efficacia immediata, priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito del diritto di esercitare la professione, senza che con riferimento ad esso, la cui natura disciplinare è espressamente esclusa dalla norma citata, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi delle sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma 6, del r.d.l. n. 1578 del 1933; ne deriva l'inammissibilità, anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense, di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'avvocato sospeso avverso il provvedimento in tal senso adottato dal locale Consiglio dell'Ordine.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50 com. 6, Legge 03/08/1949 num. 536 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)