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Sez. 2, Sentenza n. 1512 del 08/06/1966 (Rv. 323007 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - GIUDIZIARIA - MANCATA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - RICOSTRUZIONE DI UNA VOLTA - CONTROVERSIA SU DIRITTI SOGGETTIVI - DECISIONE IN SEDE CONTENZIOSA.*
Stato
decisa il 1966-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323007-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - GIUDIZIARIA - MANCATA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - RICOSTRUZIONE DI UNA VOLTA - CONTROVERSIA SU DIRITTI SOGGETTIVI - DECISIONE IN SEDE CONTENZIOSA.*

Il ricorso dell'autorita giudiziaria in Sede di volontaria giurisdizione, previsto dall'art.1105, comma quarto cod.civ., per l'ipotesi della cosa comune, e improponibile quando fra i condomini si controverta sull'esistenza e l'estensione di diritti soggettivi. Pertanto, deve essere decisa in Sede contenziosa la controversia insorta fra i condomini in ordine alla ricostruzione della volta comune di un edificio condominiale, se, pur essendo pacifica la necessita di tale ricostruzione, si discuta sulle sue modalita in quanto uno dei condomini si opponga alla sostituzione della volta con solaio di laterizi, perche cio comporterebbe un illegittimo ampliamento ai danni delle parti comuni dell'edificio, del locale sottostante ed il proprietario di questo chieda, a sua volta, il risarcimento dei danni subiti per il rifiuto dell'altro condomino di addivenire in via amichevole alla ricostruzione del soffitto. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)