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Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 27/10/1972 (Rv. 361138 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA DEL CREDITORE - ISTANZE DEL CREDITORE - NOZIONE - CREDITORE CON TITOLO ESECUTIVO NON GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI AZIONE ESECUTIVA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361138-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA DEL CREDITORE - ISTANZE DEL CREDITORE - NOZIONE - CREDITORE CON TITOLO ESECUTIVO NON GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI AZIONE ESECUTIVA - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art 1957, primo comma cod civ, richiedendo che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proponga le proprie istanze contro il debitore, ha una portata generica che e riferibile ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle concrete circostanze, si debbono ritenere utilmente esperibili al fine di conseguire il pagamento. Pertanto, se munito di titolo esecutivo non giudiziale, il creditore non ha necessita, per rispettare il precetto dell'art 1957, comma primo, cod civ, di proporre Azione di condanna contro il debitore, e puo limitarsi ad esperire l'Azione esecutiva. (Conf 2315'66, mass n 324517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)