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Sez. 1, Sentenza n. 2315 del 05/09/1966 (Rv. 324517 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - ESTINZIONE - ESTINZIONE PER INERZIA DEL CREDITORE NEL PROPORRE LE SUE ISTANZE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - NOZIONE DI ISTANZE - CREDITORE MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO NON GIUDIZIALE - NECESSITA DELLA PROPOSIZIONE DI UN'AZIONE DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324517-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - ESTINZIONE - ESTINZIONE PER INERZIA DEL CREDITORE NEL PROPORRE LE SUE ISTANZE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - NOZIONE DI ISTANZE - CREDITORE MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO NON GIUDIZIALE - NECESSITA DELLA PROPOSIZIONE DI UN'AZIONE DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art.1957, primo comma cod. civ., richiedendo che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proponga le proprie istanze contro il debitore, ha una portata generica che e riferibile ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle concrete circostanze, si debbono ritenere utilmente esperibili al fine di conseguire il pagamento. Pertanto, se munito di titolo esecutivo non giudiziale, il creditore non ha necessita, per rispettare il precetto dell'art.1957, comma primo, cod. civ., di proporre Azione di condanna contro il debitore, e puo limitarsi ad esperire l'Azione esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)