Sez. 3, Sentenza n. 1695 del 30/06/1966 (Rv. 323317 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE FRA UNO DEI COMPROPRIETARI E UN TERZO - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNE PER NECESSITA URGENTE E IMPROROGABILE DI UNO DEI CONDOMINI - UNANIMITA DEI CONSENSI DEI CONDOMINI - DESUMIBILITA DALLA MANCATA OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI MALGRADO LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE FRA UNO DEI COMPROPRIETARI E UN TERZO - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNE PER NECESSITA URGENTE E IMPROROGABILE DI UNO DEI CONDOMINI - UNANIMITA DEI CONSENSI DEI CONDOMINI - DESUMIBILITA DALLA MANCATA OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI MALGRADO LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE.*
La unanimita dei consensi dei partecipanti alla comunione non deve necessariamente manifestarsi, in assemblea, attraverso un, apposita deliberazione, ma puo anche desumersi dal fatto che i partecipanti, malgrado la notifica di un atto di citazione, abbiano preferito estraniarsi dalla controversia o restando contumaci o non prendendo conclusioni o rimettendosi a giustizia, senza assumere, quindi, una posizione di contrasto con quella del partecipante fattosi attore. In tale contegno processuale ben puo ravvisarsi quella tacita adesione idonea a legittimare il singolo partecipante alla comunione a far valere, nei confronti del conduttore, il diritto di opporsi alla proroga legale per propria necessita. -nella specie uno dei locatori - comproprietari pro indiviso dell'edificio comune aveva, previa deliberazione favorevole presa a semplice maggioranza dall'assemblea dei condomini, convenuto in giudizio il conduttore per sentir dichiarare la cessazione della proroga legale, a seguito di necessita urgente ed improrogabile propria ed esclusiva del condomino - attore, ed aveva convenuto nello stesso giudizio gli altri condomini, appartenenti alla minoranza dissenziente, questi ultimi si erano limitati a rimettere alla giustizia del giudice-.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)