Sez. 3, Sentenza n. 766 del 04/02/1980 (Rv. 404213 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Qualora l'immobile locato appartenga a piu condomini, ciascuno di essi e legittimato ad agire per ottenere la cessazione della proroga legale della locazione, sempre che gli altri condomini siano presenti ed aderenti nel relativo giudizio o abbiano dichiarato in altro modo il loro consenso. La manifestazione di tale consenso, che puo essere espressa o tacita, costituisce condizione dell'Azione, senza che sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 581/79, mass n 396713; (V 2914/58; (Conf 3949/77, mass n 387647; (Conf 1695/66, mass n 323317; (Conf 2954/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)