Sez. 6, Sentenza n. 12911 del 14/03/2013 Cc. (dep. 20/03/2013) Rv. 255133 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Recidiva erroneamente ritenuta - Eliminazione mediante la procedura della correzione di errori materiali - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., ma errore giuridico emendabile all'esito di impugnazione, l'affermazione della recidiva nonostante che l'imputato sia incensurato. (Fattispecie in cui la recidiva erroneamente ritenuta era stata oggetto di valutazione nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)