Sez. 4, Sentenza n. 38896 del 04/10/2011 Cc. (dep. 27/10/2011) Rv. 251108 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Ambito e presupposti di operatività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Non è esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Nella, specie, la Corte di appello aveva applicato la diminuente del rito abbreviato sulla pena base provvedendo ad aumentarla di ulteriori sei mesi per la continuazione, anziché calcolare tale diminuente anche sulla porzione di pena determinata a titolo di continuazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)