Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009 Ud. (dep. 06/04/2009) Rv. 243608 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Momento consumativo - Criteri di individuazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo. (Nella specie il giudice di merito riteneva integrato il reato in quanto il bonifico era uscito dalla sfera giuridica dell'ente erogante ed era entrato in quella del truffatore, sia pure "sub condizione" attraverso l'incasso di un "concorrente inconsapevole", reputando irrilevante che quest'ultimo avesse, a seguito di successivi accertamenti, disvelato l'iniziativa truffaldina dell'imputato; mentre la S.C. afferma sussistente il mero tentativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)