Sez. 2, Sentenza n. 31044 del 11/07/2008 Ud. (dep. 24/07/2008) Rv. 240659 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Truffa contrattuale - Momento di consumazione - Fattispecie - Bene erogato in più ratei.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)