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Sez. 2, Ordinanza n. 378 del 24/03/1975 Cc. (dep. 15/11/1975) Rv. 131147 - 01

REATO -ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PENA - CAUSE DI ESTINZIONE - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - PREVALENZA DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILITA DI PREGIUDIZIO PER IL CONDANNATO - TEMPERAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1975-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131147-01

REATO -ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PENA - CAUSE DI ESTINZIONE - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - PREVALENZA DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILITA DI PREGIUDIZIO PER IL CONDANNATO - TEMPERAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO.*

Allorche concorrano cause estintive del reato e cause estintive della pena, il giudice deve applicare la causa estintiva piu favorevole, che e quella estintiva del reato. Tuttavia dalla applicazione di questo principio il condannato non puo subire pregiudizio: da cio consegue che una pena, la cui esecuzione sia stata sospesa, puo essere condonata, qualora dalla applicazione dell'indulto il condannato possa conseguire un beneficio non consentito dalla sospensione condizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)