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Sez. 4, Sentenza n. 2875 del 11/11/1969 Ud. (dep. 30/12/1969) Rv. 113554 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE ABOLITRICE DEL REATO - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - DOVERI DEL GIUDICE - IPOTESI VARIE - FATTISPECIE IN TEMA DI DEPENALIZZAZIONE DI CONTRAVVENZIONI STRADALI.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113554-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE ABOLITRICE DEL REATO - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - DOVERI DEL GIUDICE - IPOTESI VARIE - FATTISPECIE IN TEMA DI DEPENALIZZAZIONE DI CONTRAVVENZIONI STRADALI.*

Il giudice e tenuto, ai sensi dell'art 152 cod proc pen, a dichiarare che il fatto non e preveduto dalla legge come reato in caso di abolitio criminis anche quando sussiste al momento della pronuncia una causa estintiva del reato. Pur tuttavia, quando la legge abolitrice trasforma il reato in illecito amministrativo, il giudice e obbligato a dichiarare la Estinzione del reato se la relativa causa sia precedente alla entrata in vigore della legge depenalizzatrice mentre nel caso opposto deve dichiarare che il fatto non e preveduto dalla legge come reato. (fattispecie in tema di prescrizione di contravvenzione stradale maturatosi successivamente alla legge 3 maggio 1967, n 317). (Conf 112057, anno 1969 109455, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)