Sez. 4, Sentenza n. 1380 del 30/04/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112057 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE - ESTINZIONE PER AMNISTIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEPENALIZZATRICE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE PER AMNISTIA - OBBLIGATORIETA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE - ESTINZIONE PER AMNISTIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEPENALIZZATRICE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE PER AMNISTIA - OBBLIGATORIETA.*
Nella ipotesi di una contravvenzione stradale, che, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n.317, costituisce non piu reato ma illecito amministrativo, il giudice, qualora anteriormente all'entrata in vigore della legge sia intervenuta una causa di Estinzione del reato (nella specie amnistia), deve dichiarare l'improcedibilita dell'Azione penale per l'avvenuta Estinzione del reato. (Conf.108736, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)