Sez. 6, Sentenza n. 13223 del 15/03/1989 Ud. (dep. 07/10/1989) Rv. 182205 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - SUFFICIENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - SUFFICIENZA.*
Ai fini della legittimità del decreto con cui il magistrato autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare conversazioni telefoniche, è necessario e sufficiente che in concreto risulti dal contenuto complessivo del provvedimento, anche implicitamente e per richiamo ad altri Atti relativi all'indagine in corso, che l'autorizzazione è stata concessa e le intercettazioni sono avvenute per indagini relative ad uno o più fatti tassativamente elencati dalla legge, e non è, invece, necessario che il decreto contenga una specifica ed esplicita indicazione dell'articolo di legge e dell'esatta denominazione giuridica del titolo del reato ravvisabile nei fatti cui le indagini si riferiscono. (Conf mass n 169598, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)