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Sez. 6, Sentenza n. 5546 del 09/05/1985 Ud. (dep. 04/06/1985) Rv. 169598 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169598-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*

Ai fini della legittimità del decreto con cui il magistrato autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare conversazioni telefoniche, è necessario e sufficiente che in concreto risulti, dal contenuto complessivo del provvedimento, anche implicitamente e per richiamo ad altri Atti relativi all'indagine in corso, che l'autorizzazione è stata concessa e le intercettazioni sono avvenute in un caso di indagini relative ad uno o più fatti tassativamente elencati dalla legge e non è necessario che il decreto contenga una specifica ed esplicita indicazione dello articolo di legge e della esatta denominazione giuridica del titolo del reato ravvisabile nei fatti cui le indagini si riferivano. (Conf mass n 159952; (Conf mass n 142622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)