Sez. 4, Sentenza n. 40276 del 25/09/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237881 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Sentenza emessa prima della legge n. 214 del 2003 - Individuazione del giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace per il reato di guida in stato di ebbrezza emessa prima dell'intervento della legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha attribuito la competenza per tale reato al Tribunale in composizione monocratica, gli atti devono essere trasmessi al giudice di pace e non a quello ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada Nuovo art. 186, Legge 01/08/2003 num. 214 art. 5, Legge 01/08/2003 num. 214 art. 6, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)