Sez. 5, Sentenza n. 43946 del 17/03/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271069 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Reato di competenza del giudice di pace - Sentenza di condanna emessa dal tribunale - Annullamento - Individuazione del giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In seguito all'annullamento di una sentenza inappellabile pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per un reato che, in seguito a derubricazione, sarebbe stato di competenza del giudice di pace, si applica l'art. 623 cod. proc. pen., a norma del quale il giudice di rinvio deve essere individuato in un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza annullata. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto il rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, in seguito all'annullamento della sentenza che aveva riqualificato nel reato di molestie l'originaria imputazione di atti persecutori).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)