Sez. L, Sentenza n. 13362 del 22/06/2005 (Rv. 582670 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Contratto di formazione e lavoro - Frequentazione di un corso di addestramento pratico - Trattative precontrattuali - Esclusione - Inidoneità del lavoratore alle mansioni corrispondenti ai compiti assolti nello svolgimento del contratto di formazione e lavoro - Responsabilità precontrattuale - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Il contratto di formazione e lavoro è, per definizione legale, un contratto a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863. Ne consegue che non costituisce trattativa precontrattuale la frequentazione di un corso di addestramento pratico quale aspetto concausale del contratto di formazione, nella specie per la conduzione di locomitive, né può ravvisarsi responsabilità precontrattuale ove il lavoratore venga ritenuto fisicamente inidoneo alle mansioni, di macchinista delle Ferrovie, corrispondenti ai compiti ai quali era stato adibito nello svolgimento del contratto di formazione e lavoro, stante l'autonomia funzionale del detto contratto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)