Sez. L, Sentenza n. 22866 del 08/10/2013 (Rv. 628514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Contratto a termine - Differenza - Funzione formativa - Inclusione - Necessità - Difesa del convenuto - Assunzione dei lavoratori - Con contratto a termine - Successiva qualificazione, nelle note difensive, come contratto di formazione e lavoro - Inammissibilità - Fondamento - Riproponibilità della questione in appello - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il contratto di formazione e lavoro, pur costituendo una specie del "genus" contratto di lavoro a tempo determinato, è dotato di una propria autonomia funzionale in quanto caratterizzato - a differenza dell'ordinario contratto a termine - da una causa complessa comprensiva di una finalità di formazione per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro, da cui la necessaria differenziazione della disciplina, legislativa e contrattuale, applicabile ai lavoratori (nella specie, del settore autoferrotranviario) così assunti. Ne consegue che, ove il convenuto, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, abbia impostato la propria difesa configurando le assunzioni dei lavoratori ricorrenti come avvenute con contratti a tempo determinato, la successiva qualificazione dei medesimi contratti come di formazione e lavoro e la produzione della pertinente documentazione, effettuate per la prima volta con le note difensive depositate prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, sono inammissibili perché tardive in quanto dirette ad introdurre un nuovo tema di indagine in contrasto con il sistema delle preclusioni, con conseguente declaratoria ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove la questione sia riproposta in appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)