Sez. L, Sentenza n. 7434 del 17/06/1992 (Rv. 477786 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Inosservanza del termine minimo di comparizione - Effetti - Rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel giudizio di appello disciplinato dal rito del lavoro, la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione senza l'osservanza del termine minimo di comparizione integra una nullità attinente non alla proposizione del gravame - che si perfeziona col tempestivo deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice adito - ma alla "vocatio in ius", che non può, quindi, determinare l'invalidità del ricorso e ne consente la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (anche qualora siano "medio tempore" scaduti i termini per impugnare) disposta dal collegio con la fissazione di una nuova udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)