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Sez. L, Sentenza n. 7957 del 01/10/1994 (Rv. 487958 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine dilatorio - Nullità del ricorso - Esclusione - Nullità della notificazione - Configurabile - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Mezzi - Costituzione dell'appellante e rinnovazione - Rilevanza - Mancanza di quest'ultima - Conseguenze - Cassazione della sentenza resa in appello - Effetti.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487958-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto-forma dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte (artt. 163, n. 7, e 342 cod. proc. civ.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento (artt. 415, secondo comma, e 435, primo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili "ex tunc", con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante. Ne consegue che la mancanza della rinnovazione, pur in difetto di detta costituzione, comporta la nullità dell'intero giudizio di gravame, il cui rilievo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio medesimo impone l'annullamento di questa con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, cui spetterà di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, ovvero di fissare una nuova udienza di discussione, che l'appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una col ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)