diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5349 del 11/03/2005 (Rv. 579966 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - DILAZIONE | Obbligazioni traenti origine da un unico rapporto - Compensabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579966-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - DILAZIONE

Ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico è irrilevante la pluralità o meno dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui traggono origine, siano "autonome" ossia non legate da nesso di sinallagmaticità reciproca, posto che, in tale ipotesi, la non compensabilità "in senso tecnico" deriva dal fatto che l'elisione delle reciproche obbligazioni verrebbe ad incidere sull'efficacia del negozio, mentre, in ogni altro caso, non vi è motivo alcuno per escludere l'operatività dell'istituto della compensazione e la relativa disciplina, che tiene conto anche delle caratteristiche dei crediti per evitare, tra l'altro, che l'operatività della compensazione si risolva in una perdita di tutela per alcuni creditori; deve peraltro escludersi che la rilevata non operatività dell'istituto della compensazione disciplinato dal codice possa tradursi in un modo indiretto per ammettere una sorta di compensazione di fatto, cosiddetto "atecnica", in ipotesi in cui la disciplina codicistica non la ammetterebbe, ovvero la ammetterebbe entro limiti precisi. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza d'appello che, in relazione ad obbligazioni "autonome" del datore di lavoro e del lavoratore, rilevato che non nascevano dal medesimo rapporto di lavoro ed erano sottratte perciò alla compensazione "in senso tecnico" ed ai limiti imposti dalla relativa disciplina, aveva ritenuto che potesse farsi luogo alla cosiddetta compensazione "atecnica", benchè il credito del lavoratore fosse costituito dal t.f.r.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)