Sez. 2, Sentenza n. 1197 del 04/02/1992 (Rv. 475568 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere | Pronuncia del giudice di primo grado su domanda nuova non notificata al contumace - Mancato annullamento della sentenza ex art. 354 cod.proc.civ. da parte del giudice d'appello - Rinvio al giudice di primo grado da parte della Cassazione - Obbligatorietà.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere
La sentenza di primo grado, che abbia pronunciato su una domanda nuova non notificata al contumace, deve essere annullata dal giudice di appello, con rimessione della causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod.proc.civ.. Ove a tanto il giudice di appello non abbia provveduto, la Corte di Cassazione deve, a norma dell'ultimo comma dell'art. 383 cod.proc.civ., annullare la sentenza di appello e quella di primo grado e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)