Sez. L, Sentenza n. 7436 del 10/08/1996 (Rv. 499160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Carattere tassativo delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Domande nuove o riconvenzionali proposte nei confronti del contumace ed allo stesso non notificate - Accoglimento in primo grado - Rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione - Annullamento dei relativi capi della sentenza e decisione sul merito - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., le abbia accolte, il giudice dell'appello non può rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso che il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)