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Sez. L, Sentenza n. 12902 del 04/12/1992 (Rv. 479880 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età | Parità di trattamento con i maggiorenni e parità di lavoro - Lavoratori di età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni - Rilevanza - Riferimento ai soli minimi salariali dei maggiorenni - Esclusione - Scatti di anzianità - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479880-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età

La garanzia dell'art. 37, comma terzo, Cost., che impone di corrispondere ai minori un trattamento pari, a parità di lavoro, a quello spettante ai maggiorenni, si estende - pur dopo l'abbassamento della soglia della minore età al diciottesimo anno per effetto della legge 8 marzo 1975 n. 39 - ai lavoratori di età compresa fra i diciotto e i ventuno anni (persistendo - in base al d.P.R. n. 367 del 1977, modificativo dell'art. 2 del d.P.R. n. 479 del 1975 in riferimento all'art. 9, ultimo comma, della legge n. 977 del 1967 - la rilevanza del ventunesimo anno ai fini specifici della tutela protettiva del lavoro) ed opera con riferimento non ai soli minimi salariali ma all'intero trattamento spettante ai lavoratori maggiorenni, in esso compresi gli scatti di anzianità, che integrano un aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa (con conseguente nullità di clausole della contrattazione collettiva che escludono il lavoro del minore ai fini dell'attribuzione di tali scatti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 17/10/1967 num. 977 art. 9, Legge 08/03/1975 num. 39, DPR 17/06/1975 num. 479, DPR 15/04/1977 num. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)