Sez. L, Sentenza n. 8007 del 14/08/1998 (Rv. 518049 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA | Controversia tra società assicuratrice ed agente per il pagamento da parte di quest'ultimo delle differenze tra le somme lorde incassate e quelle spettantegli a titolo di provvigione - Competenza del pretore quale giudice del lavoro - Sussistenza - Controversia per pretesa creditoria verso la società - Deduzione del credito nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA
La competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., in ordine alla controversia fra società assicuratrice ed agente, relativa al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle differenze fra le somme lorde incassate e quelle spettantigli a titolo di provvigione, non trova deroga (in favore del tribunale fallimentare) per il fatto che tale società sia in liquidazione coatta amministrativa, atteso che l'art. 24 della legge fallimentare non è applicabile a tale procedura; per contro, con riguardo a pretesa creditoria verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si verifica una situazione d'improponibilità o - se proposta - d'improseguibilità della domanda fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)