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Sez. 3, Sentenza n. 5913 del 09/05/2000 (Rv. 536324 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Da fatto illecito - Termine di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536324-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)