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Sez. 1, Sentenza n. 11519 del 29/11/1990 (Rv. 469977 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - MAGGIORAZIONI - COSIDDETTE SPESE INCREMENTATIVE - DOCUMENTAZIONE - ESIBIZIONE AL GIUDICE TRIBUTARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469977-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - MAGGIORAZIONI - COSIDDETTE SPESE INCREMENTATIVE - DOCUMENTAZIONE - ESIBIZIONE AL GIUDICE TRIBUTARIO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (nella specie, sostenute dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario, atteso che la decadenza implicitamente sancita dall'art. 18 del d.P.R. n. 643 del 1972 (nella parte in cui dispone che "per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa") è circoscritta alla fase procedimentale amministrativa, e non si estende - in Mancanza di espressa comminatoria - alla fase giurisdizionale, concernente la sostanza del rapporto tributario, e non (solo) la formale legittimità dell'atto impositivo. (V 3019/86, mass n 446031; (V 4730/83, mass n 429618; (Conf 1511/90, mass n 465571).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)