Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 27/02/1990 (Rv. 465571 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI - SPESE INCREMENTATIVE - DOCUMENTAZIONE - TERMINI PER LA ESIBIZIONE.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI - SPESE INCREMENTATIVE - DOCUMENTAZIONE - TERMINI PER LA ESIBIZIONE.*
In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (nella specie, sostenute dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) non è escluso della mancata esibizione, insieme alla dichiarazione, o all'atto della registrazione, della documentazione dimostrativa delle dette spese, potendo tale documentazione essere fornita anche in un momento successivo, atteso che la norma (art. 18 d.P.R. citato) non statuisce espressamente un Obbligo di contestualità tra denunzia delle spese e corredo di documentazione, e cioè tra le due distinte fattispecie dell'Esercizio del diritto e della dimostrazione della sua esistenza.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)