Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 (Rv. 640757 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Eccezione - Contenuto - Allegazione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne - Sufficienza - Indicazione del termine - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO
In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)